Regolamento Interno AIPOB – Sistema Rolando Toro Araneda
Il regolamento interno definisce le norme che, in attuazione e specificazione di quelle contenute nello statuto, sono ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione in conformità alla normativa statutaria riferita all’art. 2-item 3 della Legge n.4 del 14/01/2013 – “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. Questa prima versione definisce i requisiti riguardanti l’ammissione di alcune tipologie di socio nell’associazione, i differenti profili di operatore di Biodanza e i criteri generali per l’organizzazione della formazione permanente. Il regolamento sarà progressivamente arricchito ed integrato con altri titoli ed aspetti non affrontati in questa prima versione, in funzione delle necessità che emergeranno nel corso del tempo e contestualmente all’evolversi della situazione normativa in ambito regionale e nazionale soprattutto per quel che riguarda le modalità di attestazione professionale.
A) Requisiti per l’ammissione dei soci
1. Soci ordinari
L’art.5 dello statuto al punto 2 definisce i Soci Ordinari come “Operatori di Biodanza che abbiano regolarmente conseguito il titolo presso una Scuola di Formazione riconosciuta ed autorizzata da Scuolatoro – Società Cooperativa Sociale e si riconoscano nel documento «Orientamento Normativo per le Scuole di Formazione Docenti in Biodanza Sistema Rolando Toro» e nel «Testamento Intellettuale» di Rolando Toro Araneda”
Considerate le molteplici situazioni venute a crearsi nel contesto formativo dopo la scomparsa del creatore della Biodanza Rolando Toro Araneda e a seguito della costituzione della Scuolatoro – Società Cooperativa Sociale (di seguito Scuolatoro) si ritiene di dover precisare quanto segue:
L’associazione riconosce come validi ai fini dell’ammissione:
• il titolo di operatore di Biodanza conseguito presso le scuole riconosciute e autorizzate dalla Scuolatoro. La Scuolatoro si impegna da parte sua a trasmettere all’associazione l’elenco delle scuole riconosciute e autorizzate. • Il titolo conseguito dagli operatori titolari formati in tutte le Scuole di Biodanza Sistema Rolando Toro Araneda esistenti nel mondo prima della sua scomparsa; • Il titolo conseguito dagli operatori che abbiano iniziato il percorso formativo in una delle scuole di Biodanza Sistema Rolando Toro Araneda esistenti nel mondo in un ciclo attivo prima della scomparsa di Rolando Toro Araneda;
Al di fuori dei casi di cui sopra, gli operatori che abbiano conseguito il titolo in una scuola non riconosciuta potranno essere ammessi all’associazione a condizione che si impegnino a frequentare almeno cinque dei moduli di metodologia previsti dall’Orientamento normativo entro un anno dalla prima iscrizione all’associazione (salvo casi di eccezione riferiti alla mancanza di svolgimento di tali moduli nel corrente anno), in una delle scuole riconosciute e autorizzate dalla Scuolatoro. L’accesso a tali moduli sarà a titolo gratuito. Nel caso il socio non ottemperi a tale impegno Il consiglio direttivo può deliberare la sua decadenza dalla qualità di socio, senza rimborso della quota associativa.
2. Soci attestati
I soci attestati come definiti nello statuto: “Soci ordinari in possesso della “Attestazione di qualifica professionale” rilasciata dall’Associazione e mantenuta valida secondo le norme previste dalla stessa nel rispetto degli standard qualitativi minimi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale. L’attestazione di qualifica professionale viene assunta e mantenuta ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione con la qualifica di Socio Attestato”
3. Soci tirocinanti
Possono essere ammessi come soci tirocinanti gli allievi delle Scuole di formazione riconosciute da Scuolatoro cooperativa sociale durante la fase di Tirocinio, purché in possesso di Autorizzazione al Tirocinio e previo parere positivo del Direttore della Scuola di appartenenza. Concluso il tirocinio, il socio diviene operatore di Biodanza e acquista a tutti gli effetti la qualità di Socio Ordinario. Trascorsi i due anni, qualora l’allievo tirocinante non abbia ancora completato l’iter formativo e acquisito il titolo di operatore di Biodanza, vedrà decadere la sua qualità di socio. Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del Consiglio Direttivo, assunta all’unanimità dei componenti, previo parere favorevole del Direttore della Scuola di Formazione che ha rilasciato l’autorizzazione al tirocinio all’allievo in questione.
Per le altre tipologie di socio non sono previste norme aggiuntive oltre a quelle contemplate dallo statuto.
B) Attività di formazione permanente
L’Associazione, tramite il Comitato tecnico scientifico, propone annualmente un piano di offerta formativa dal quale i soci professionisti (soci ordinari e soci attestati) possano attingere in modo autonomo al fine di rispondere alla richiesta di formazione permanente.
Nel piano possono essere compresi: – moduli e seminari di conferenze del corso di formazione in Biodanza presso una o più fra le Scuole riconosciute; – stage specifici organizzati al di fuori del ciclo di formazione specificamente e individuati dal Comitato tecnico scientifico; – incontri di approfondimento organizzati direttamente dall’associazione su aspetti teorici e/o metodologici propri della Biodanza; – conferenze e/o seminari realizzati da invitati su temi affini, la cui conoscenza possa arricchire la professionalità dell’operatore di Biodanza.
L’associazione tramite il Comitato tecnico scientifico può altresì accreditare come validi – ai fini della formazione permanente e in quanto tali inserirli nel piano formativo – cicli di studio, convegni, seminari, master organizzati da soggetti diversi quali Università, Istituti culturali, Associazioni, Fondazioni ect, su tematiche che riguardino in modo diretto o indiretto il Sistema Biodanza. Il riconoscimento, ai fini della formazione permanente, della partecipazione di un singolo socio a una particolare iniziativa di valore formativo è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio tecnico scientifico e del Consiglio direttivo dell’associazione.
Il piano dell’offerta formativa individua per ciascuna proposta i valori interni di crediti e definisce il numero minimo dei crediti totali necessari per mantenere gli standard minimi di formazione professionale e conseguentemente la qualifica di socio attestato, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge nazionale a tutela e garanzia dell’utenza.
3) Definizione dei profili dell’operatore di Biodanza
I profili sono i seguenti:
– operatore titolare (chi ha completato il percorso di formazione e quindi acquisito le competenze e il rispettivo titolo di operatore di Biodanza);
– operatore tutor (chi oltre al corso di formazione in Biodanza ha completato anche quello di approfondimento metodologico per la formazione dei tutor);
– operatore didatta (chi oltre al completamento del corso di formazione in Biodanza, ha completato anche quello di formazione per didatta);
– operatore specializzato in una o più aree di applicazione di Biodanza
Tutti i corsi di formazione a cui si fa riferimento in questo articolo sono quelli organizzati e riconosciuti dalla Scuolatoro.